La Legge di Bilancio 2022 ha abrogato il vecchio regime fiscale del c.d. “Patent Box”, sostituendolo con una “Superdeduzione del 110% dei costi sostenuti per attività di Ricerca & Sviluppo”, valida sia ai fini IRES che IRAP.
Il perimetro della nuova agevolazione, però, si restringe, in quanto restano agevolabili i costi di R&S relativi all’ottenimento dei seguenti beni immateriali finali:
- software tutelato da registrazione (copyright);
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.
Rimangono ESCLUSI dall’agevolazione i costi di R&S relativi a:
- processi;
- formule;
- know-how giuridicamente tutelabile;
- marchi.
Le nuove disposizioni consentono la superdeduzione quando viene ottenuta la tutela giuridica del bene immateriale agevolabile (c.d. “privativa industriale”), ma avendo riguardo a tutti i costi di R&S agevolabili connessi a tale bene sostenuti negli 8 anni precedenti (calcolo postumo).
Le spese per ricerca e sviluppo sostenute prima dell’ottavo anno anteriore non risulteranno computabili ai fini della nuova agevolazione fiscale.
Di contro le spese sostenute nel 2021 per l’ottenimento e deposito in anni successivi di una privativa industriale agevolabile, concorreranno al calcolo del beneficio fiscale solo nell’anno di ottenimento della tutela giuridica del bene per il quale sono state sostenute e a patto che tale tutela giuridica venga ottenuta nell’intervallo di 9 anni (8+1).
Le spese di R&S su cui si applica la superdeduzione 110% rilevano nell’esercizio di sostenimento in base all’art. 109 Tuir indipendentemente dall’eventuale capitalizzazione.
Infine, i soggetti che esercitano la nuova opzione per il Patent box e in relazione ai medesimi costi, per esplicita previsione normativa non possono fruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 198 a 206, legge n. 160/2019).