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Bonus edilizi, spese al 31 dicembre 2021
5 Ottobre 2021

Con la fine dell’anno alle porte, si pone il problema di quale sarà la sorte dei bonus edilizi.

Il 31 dicembre 2021 scade il termine per fruire del c.d. bonus facciate, ma entro la stessa data scade il termine per effettuare la cessione del credito o per fruire dello sconto in fattura con riferimento alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR). Sempre in tema di recupero del patrimonio edilizio ci si chiede se sarà confermata la detrazione del 50%, con un tetto massimo di 96.000 euro, oppure se tornerà ad applicarsi il 36% (tetto massimo di 48.000 euro) prevista dalla norma.

Di certo potrà essere fatta comunque valere la detrazione sulla ristrutturazione, mentre, salvo proroghe, nel 2022 non sarà possibile fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.

All’interno di queste non certezze, rimane il fatto che il 31 dicembre rappresenta una data “soglia”. Per le spese sostenute successivamente si potrà usufruire solamente della detrazione (del 36% o del 50%) in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali. Per le spese sostenute entro il 2021 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito fino al 16 marzo 2022.

Molto rilevante deve essere l’attenzione al pagamento in applicazione al principio di cassa che sorregge l’agevolazione in esame: i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 devono considerarsi tempestivi e validi, ma è necessario comprendere cosa si intenda per “pagamento effettuato”.

Ci viene in aiuto la circolare n.38/E del 2010 in cui l’Amministrazione Finanziaria spiega che al fine di individuare la data di avvenuto pagamento, non assume rilevanza la data di valuta risultante dall’estratto conto. Tale data è significativa ai soli fini bancari per il computo degli interessi. Si deve fare riferimento alla data di effettivo addebito, cioè al momento in cui il soggetto interessato perde effettivamente la disponibilità della somma addebitata (data dell’operazione).

Quindi, attenzione alle operazioni poste in essere in prossimità della dine dell’anno, laddove un bonifico disposto con valuta 31 dicembre possa avere l’addebito effettivo il 2 gennaio dell’anno successivo, in tal caso il contribuente non potrà fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito e potrebbe vedersi ridurre la detrazione dal 50% al 36%.