Per poter sfruttare il bonus facciate in strutture alberghiere o capannoni industriali è sufficiente che sia visibile anche parzialmente dal suolo pubblico una sola facciata o devono essere visibili, sempre anche solo parzialmente dal suolo pubblico, tutte le facciate dell’edificio.
La vista di una facciata da una linea ferroviaria si ritiene suolo pubblico.
ANALISI
Dalla lettura della norma non si evince alcuna condizione di visibilità delle facciate dalla strada o dal suolo pubblico.
Nella circolare 2/E/2020 l’Agenzia delle entrate, però, ha precisato che la detrazione del 90% “riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
La formulazione della circolare, quindi, indurrebbe ad attribuire rilievo al concetto di “visibilità” esclusivamente con riferimento alle facciate interne, ovvero non riconducibili al concetto di “perimetro esterno”.
Alla luce dei chiarimenti offerti dalla circolare citata, dunque, sembrava possibile proporre la seguente distinzione:
• gli interventi sulle facciate esterne dell’edificio sarebbero stati sempre ammessi alla detrazione, anche se non visibili dalla strada pubblica (si pensi, ad esempio, alla tinteggiatura della parete posteriore dell’edificio, la quale non è direttamente visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico);
• gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni sarebbero stati agevolabili soltanto se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tuttavia, in diverse successive risposte ad istanze di interpello, l’Agenzia ha indicato come il requisito della visibilità da strada o suolo pubblico interessi anche le facciate esterne.
Si può citare al riguardo la recente risposta n. 59/2021, che ha esaminato il caso di un condominio “composto da cinque piani fuori terra e, dalla strada pubblica, sono visibili tre lati vale a dire il frontale e i due laterali, mentre non è visibile il piano terra delle due facciate laterali condominiali”.
L’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di beneficiare della detrazione per gli interventi effettuati sulle facciate laterali “anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque)”, mentre non risulta agevolabile la parete posteriore (non risultando visibile da strada o suolo pubblico nemmeno parzialmente).
Riassumendo, quindi, secondo la prassi dell’Agenzia:
– se la facciata esterna è almeno parzialmente visibile da strada o suolo pubblico → l’importo dell’intervento in relazione a quella facciata sarà integralmente agevolabile;
– se la facciata esterna non è visibile da strada o suolo pubblico → l’importo dell’intervento in relazione a quella facciata non sarà agevolabile.