A seguito della rinuncia irrevocabile da parte dei beneficiari di due trust della propria posizione, ai sensi dell’art. 10A della Trusts Jersey Law 1984 (cioè la legge regolatrice dei trust), non disponendosi nulla di diverso nell’atto istitutivo, i trust si trovavano nella condizione di non poter realizzare il programma prefigurato divenendo così un “automatic resulting trust”. In altri termini, venendo meno i beneficiari (cioè una delle tre “certezze” fondanti per l’esistenza di un trust, secondo la regola in Knight v Knight del 1840) in applicazione dell’art. 42 della legge regolatrice, il fondo in trust è tenuto dal trustee a disposizione del disponente. Questi procedeva a chiedere ed ottenere la restituzione dei beni per cessazione del trust a norma dell’art. 43 della legge regolatrice.
L’AE contestava l’applicazione dell’imposta ipo-catastale in misura fissa da parte del notaio, connotando la reintestazione dei beni di un effetto traslativo fiscalmente rilevante, ma risultava soccombente in sede di legittimità.
Oltre ai profili fiscali, se ne può trarre la conclusione che nell’ambito del trust non è applicabile la risoluzione per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 c.c. in quanto essa presupporrebbe la natura contrattuale del trust, mentre ciò sarebbe del tutto incompatibile con la natura unilaterale dell’atto istitutivo. Talvolta, purtroppo, si può ancora incorrere nel falso mito secondo cui un trust può essere sciolto “a piacimento”.